Novità dal mondo della giurisprudenza - designazioni vitaminiche!
Novità dal mondo della giurisprudenza
Occultamento della qualità degli alimenti - ora sanzionato dallo Stato...
Un contributo di Mario Müller, diplomato in ecotrofologia
Creato: 08.11.2019
Oggi è apparso nel Newsletter del Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare un contributo che considero piuttosto memorabile... Testo originale vedi sotto.
In realtà è regolato nella LMIV così come nel regolamento sugli integratori alimentari come deve essere indicata esattamente una sostanza. Vedi anche la nostra pagina informativa: https://www.energyvital.de/vit-min-erlaubte-stoffe
Non esiste il "vitamina C" o il "ferro" in senso generico, ma ogni vitamina o minerale deve ad es. essere aggiunto a un integratore alimentare in una forma chimica che permetta al corpo di assorbirla. Esistono legami migliori e meno buoni, sia per quanto riguarda l'assorbimento sia la tollerabilità nel tratto gastrointestinale.
Vedi anche il nostro post sul blog: La qualità degli integratori alimentari.
Spesso esiste una relazione diretta costo/beneficio: ingredienti costosi vengono assorbiti molto bene, ingredienti economici vengono assorbiti male o provocano ad es. nausea dopo l'assunzione.
È logico che i produttori qui siano inclini a "barare", ossia preferiscano scrivere nella lista degli ingredienti "Vitamina B12" se è presente solo il cheap cyanocobalamin. Oppure "Vitamina C" invece di acido ascorbico, perché altrimenti dovrebbero ammettere di usare la forma chimica più economica della vitamina C invece, ad es., di un pregiato vitamina C naturale da acerola.
Per me, come esperto, è sempre interessante e divertente quando cerco di scoprire di cosa sono composti gli integratori molto costosi particolarmente apprezzati dai clienti. Molti conosceranno questo fenomeno da riviste, consigli di conoscenti o viaggi organizzati: prodotti completamente sovrapprezzati, dove nella lista degli ingredienti (se presente) figurano solo ad es. Vitamina C e Vitamina B12 invece delle denominazioni effettive.
Finora avevo classificato questa pratica come fraudolenta. Sfortunatamente ora l'Ufficio federale mi smentisce... (o meglio: mi delude...)
Nel mio shop i clienti hanno la certezza che le liste degli ingredienti 1. siano il più complete possibile e 2. io eviti quanto più possibile questa offuscamento!
Allegato
Pubblicato sul Journal of Consumer Protection and Food Safety
J Consum Prot Food Saf (2019). https://doi.org/10.1007/s00003-019-01252-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00003-019-01252-2
Parere del Gruppo di lavoro dei periti in chimica alimentare dei Länder e dell'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare (ALS)
Sulla base del § 8 n. 6 del regolamento interno, il Gruppo di lavoro dei periti in chimica alimentare dei Länder e dell'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare (ALS) pubblica il parere tecnico adottato nella 113ª riunione dell'08 - 10 aprile 2019 ad Amburgo:
Parere n. 2019/18:
Denominazione delle vitamine
Fatti/Questione:
Ai sensi dell'art. 18, par. 2 del Reg. (UE) n. 1169/2011 (LMIV) gli ingredienti di un alimento devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la loro denominazione specifica conformemente all'art. 17, par. 1 LMIV.
Questa esigenza è soddisfatta dall'uso della denominazione "Vitamina […]"?
Decisione:
Secondo l'art. 17, par. 1 del Reg. (UE) n. 1169/2011 (LMIV) la "denominazione d'uso comune" vale come denominazione dell'alimento quando manca una denominazione prescritta per legge. Ciò è applicabile nel caso delle vitamine utilizzate come ingrediente nella produzione di alimenti.
Il Gruppo di lavoro non considera le denominazioni delle vitamine elencate nell'allegato II del Reg. (CE) n. 1925/2006 come denominazioni legalmente obbligatorie, ma come denominazioni possibili.
La "denominazione d'uso comune" è, ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. o) della LMIV, una denominazione che i consumatori nello Stato membro in cui l'alimento è venduto accettano come denominazione di tale alimento senza che sia necessaria un'ulteriore spiegazione. La denominazione "VITAMINA […]" soddisfa questo requisito.
Ciò nonostante, è ovviamente ammessa anche l'indicazione concreta della specifica forma della vitamina nell'elenco degli ingredienti.
Questo parere (n. 2019/18) sostituisce il parere n. 2014/42.
| Autor: | Mario Müller, Diplom-Ökotrophologe |
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| Blogkategorie: | Neues zum Shop |
| Veröffentlicht: | 06.04.2021 |
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