Novità di luglio 2019: l'amministrazione MHD!
Finalmente sicurezza negli acquisti!
Da ora in poi su ogni nostra offerta è indicato l'MHD attuale!
Un contributo di Mario Müller, diplomato in ecotrofologia
Creato: 20.09.2019
Oggi è apparso nel Newsletter del Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare un contributo che ritengo piuttosto memorabile... Testo originale vedi sotto.
In realtà nella LMIV così come nell'ordinanza sugli integratori alimentari è regolato con precisione come deve essere denominata una sostanza. Vedi anche la nostra pagina informativa: https://www.energyvital.de/vit-min-erlaubte-stoffe
Non esiste il "vitamina C" o il "ferro" in senso generico, ma ogni vitamina o ogni minerale deve ad esempio essere aggiunto a un integratore alimentare in una forma chimica che consenta al corpo di assorbirlo. Esistono forme migliori e meno buone, sia per quanto riguarda l'assorbimento sia la tollerabilità nel tratto gastrointestinale.
Vedi anche il nostro post sul blog: La qualità degli integratori alimentari.
Spesso esiste un rapporto diretto costo/beneficio: ingredienti costosi vengono assorbiti molto bene, ingredienti economici vengono poco assorbiti o causano ad esempio nausea dopo l'assunzione.
È logico che i produttori qui tendano a "imbrogliare", quindi nella lista degli ingredienti preferiscono scrivere "Vitamina B12" se è presente solo il più economico cianocobalamina. Oppure "Vitamina C" invece di acido ascorbico, perché altrimenti dovrebbero ammettere di usare la forma chimica più economica della vitamina C invece, per esempio, di una vitamina C naturale di alta qualità da acerola.
Per me, come esperto, è sempre interessante e divertente quando ricerco di cosa siano fatti gli integratori molto costosi particolarmente apprezzati dai clienti. Molti lo conosceranno da riviste, consigli di conoscenti o viaggi promozionali: prodotti completamente sovrapprezzati dove nella lista degli ingredienti (se presente) compaiono solo, ad esempio, vitamina C e vitamina B12 invece delle denominazioni effettive.
Finora avevo classificato questa pratica come fraudolenta. Purtroppo ora l'Ufficio federale mi dà torto... (o meglio, ragione in senso negativo...)
Nel mio negozio i clienti hanno la certezza che le liste degli ingredienti 1. sono il più complete possibile e 2. io evito per quanto possibile questo occultamento!
Allegato
Pubblicato nel Journal of Consumer Protection and Food Safety
J Consum Prot Food Saf (2019). https://doi.org/10.1007/s00003-019-01252-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00003-019-01252-2
Parere del Gruppo di lavoro dei periti chimici alimentari degli Stati federati e dell'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare (ALS)
Sulla base del § 8 n. 6 dell'ordinamento interno, il Gruppo di lavoro dei periti chimici alimentari degli Stati federati e dell'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare (ALS) pubblica il parere tecnico adottato nella 113ª riunione dell'08 - 10 aprile 2019 ad Amburgo:
Parere n. 2019/18:
Denominazione delle vitamine
Fatto/Questione:
Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Reg. (UE) n. 1169/2011 (LMIV) gli ingredienti di un alimento devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la loro denominazione specifica ai sensi dell'art. 17, comma 1 LMIV.
Questa richiesta è soddisfatta dall'uso della denominazione "Vitamina […]"?
Decisione:
Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Reg. (UE) n. 1169/2011 (LMIV) la "denominazione d'uso" è considerata denominazione dell'alimento quando manca una denominazione prescritta per legge. Ciò è applicabile nel caso delle vitamine utilizzate come ingrediente nella produzione di alimenti.
Il Gruppo di lavoro considera le denominazioni delle vitamine elencate nell'allegato II del Reg. (CE) n. 1925/2006 non come denominazioni legalmente obbligatorie, ma come denominazioni possibili.
La "denominazione d'uso" è, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. o) della LMIV, una denominazione che i consumatori nello Stato membro in cui l'alimento viene venduto accettano come denominazione di tale alimento, senza che sia necessaria ulteriore spiegazione. La denominazione "VITAMINA […]" soddisfa tale requisito.
Nonostante ciò, è ovviamente ammessa anche l'indicazione concreta della forma vitaminica nella lista degli ingredienti.
Questo parere (n. 2019/18) sostituisce il parere n. 2014/42.
| Autor: | Mario Müller, Diplom-Ökotrophologe |
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| Blogkategorie: | Neues zum Shop |
| Veröffentlicht: | 06.04.2021 |
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